Guida Legge DAE 2023 | SienaMedical - Esperti Cardioprotezione
GUIDA LEGGE DAE

Defibrillatori DAE: normativa e obblighi di installazione

I decreti attuativi della legge 116/21 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 24/07/2023 indicano i luoghi dove è previsto il DAE. Dal 24 luglio 2023 sono in vigore i nuovi criteri e modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE) in Italia. L’obiettivo è creare una rete capillare di dispositivi salvavita in grado di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.

Legge Defibrillatore DAE 116/21 prevede:

“La legge 116/2021 è un documento promosso dal Ministero della Salute, contenente le linee guida per la diffusione dei Defibrillatore Automatico e Semiautomatico Esterno nei luoghi pubblici e, più in generale, nelle aree ad alta densità di persone, per favorirne l’utilizzo in caso di necessità e quindi, in ultima analisi, il salvataggio di quante più vite possibili.”

“La presenza del defibrillatore: «Nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici pubblici, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione (autobus a lunga percorrenza)”

I decreti attuativi pubblicati sulla gazzetta ufficiale del 24/07/2023 ampliano i luoghi dove è previsto il DAE.

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I Punti Chiave del Decreto Attuativo

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“I defibrillatori devono essere distribuiti secondo un’ottica tale da costituire una rete di dispositivi in grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall’arresto cardiaco.”

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“È auspicabile l’utilizzo di DAE di nuova generazione provvisti di connettività Wi-Fi/SIM integrata, che consentano la gestione del dispositivo da remoto mediante il sistema di telecontrollo.”

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“Presenza di segnaletica posizionata all’ingresso dell’edificio con indicazione del luogo di posizionamento del DAE.”

Criteri e Modalità di Installazione dei DAE:

  • I DAE devono essere distribuiti in modo capillare e strategico, così da renderne possibile l’utilizzo entro quattro/cinque minuti dall’arresto cardiaco.
  • L’installazione deve considerare: Numero persone, flussi, superficie (mq), difficoltà accesso al luogo ed eventuali eventi di flussi particolari.
  • Nei centri abitati: ottimale densità non inferiore a nr 2 DAE per km².
  • Deve essere individuato un responsabile del corretto funzionamento del DAE che ne deve assicurare la presenza nella teca e apposita segnaletica.
  • Verifica del buon funzionamento e del ”pronto all’uso” avvalendosi di un registro (ispezione almeno 1 volta alla settimana).
  • Come previsto dalla L. 116, i DAE devono essere collegati alle centrali operative del Sistema di emergenza sanitaria territoriale “118”.
  • La segnaletica deve essere conforme agli standard internazionali, in particolare dove è prevista la presenza di stranieri non italofoni.

I decreti attuativi pubblicati sulla gazzetta ufficiale del 24/07/2023 ampliano i luoghi dove è previsto il DAE.

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